Distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE e trasportatori per conto dei distributori di RAEE domestici e professionali
Con l’adozione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 sono state introdotte delle “modalitá semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Iscrizione
Sono tenuti all’iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
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distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali;
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trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
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installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali
Distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali.
Rientrano in tale profilo:
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distributori di AEE domestici, che al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, per l’attività di raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta(articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) effettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione, e per l’attività di trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici verso il centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
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distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l’attività di raggruppamento (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali.
Rientrano in tale profilo:
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trasportatori di RAEE provenienti da nuclei domestici, per il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento, oppure dal luogo del raggruppamento ai locali del punto vendita (se non coincidenti), oppure dal luogo del raggruppamento al centro di raccolta;
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trasportatori di RAEE professionali, per il tragitto dal domicilio dell’utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro, all’impianto autorizzato indicato dai produttori di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali.
Rientrano in tale profilo:
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installatori e gestori di centri di assistenza di AEE provenienti da nuclei domestici, per il raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta, dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
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installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta (di cui all’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 151/2005) limitatamente al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio e al trasporto dei RAEE con mezzi proprio presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE, dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Ai fini dell’iscrizione per le attività sopra individuare, i soggetti obbligati presentano alla Sezione regionale o provinciale dell’albo territorialmente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità le informazioni previste all’articolo 3, comma 3 (per i distributori di RAEE domestici e professionali), dall’articolo 3, comma 4 (per i trasportatori per conto dei distributori di RAEE professionali) e dall’articolo 4, comma 1 (per gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE domestici e professionali) del D.M. 65/2010.
Con la Delibera n. 1 del 19 maggio 2010 è stato approvato lo schema del modello di domanda (allegato A alla Delibera) da presentare alla competente Sezione regionale o provinciale con riferimento alle specifiche attività esercitate.
La Sezione territorialmente competente procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste e attestate dall’impresa, ad acquisire la certificazione di cui all’articolo 10, comma 4 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ad emettere entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione. Qualora la sezione accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dispone con provvedimento motivato il rigetto della comunicazione.
All’articolo 2 della citata Delibera sono contenute delle disposizioni transitorie da osservare in sede di prima applicazione del decreto: l’obbligo di iscrizione all’Albo si intende assolto, fino alla formale pronuncia positiva o negativa di iscrizione, con la presentazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente della comunicazione di cui all’allegato A della stessa Delibera.
Variazioni
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.M. 65/2010 l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione, secondo il modello di domanda approvato dal Comitato Nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010.
Rinnovo dell’iscrizione
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.M. 65/2010 l’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.
Diritto annuale
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.